Gruppo Ontano » Statuto

Statuto

 

 

COSTITUZIONE

Art. 1)  Denominazione

E’ costituita l’ associazione L’Ontano,.associazione di utilità sociale libera e democratica senza finalità di lucro.

Art. 2) Sede

L’associazione L’Ontano ha sede legale in Montorfano  (CO)

 Art.3) Finalità generali

L’associazione L’Ontano opera per la tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente,delle risorse naturali, delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio e del paesaggio; per una formazione improntata all’ ecosviluppo e ad un equilibrato rapporto tra essere umano e natura.

 Art.4)

L’associazione L’ Ontano  promuove la partecipazione dei cittadini alla difesa dell’ ambiente,persegue la protezione della persona umana, delle specie animali e vegetali, promuove l’ educazione al rispetto per la natura e interviene per la tutela e il risanamento del patrimonio  naturale. Si propone di volgere ed organizzare con la collaborazione di altri organismi, assemblee e conferenze.

Art.5) Adesioni

Possono aderire all’ associazione L’ Ontano tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità dello Statuto e versano una quota  associativa annuale.

Tutti i soci hanno diritto al voto.

I soci minorenni necessitano del consenso dei genitori o tutori e non godono diritto di voto.

 Art 6)

I soci si distinguono in:

1) SOCI ATTIVI: partecipano alla vita del gruppo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali. E’ esclusa la temporanea partecipazione alla vita associativa. SOLO I SOCI MAGGIORENNI HANNO DIRITTO AL VOTO per l’ approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi.

2)  SOCI SOSTENITORI: possono partecipare a tutte le attività dell’ associazione e contribuire alla  realizzazione degli scopi sociali. Non possono far parte del consiglio direttivo.

 Art. 7)

Tutti soci possono essere eletti negli organismi direttivi. Un socio decade per rinuncia, mancato versamento della quota annuale, espulsione. La decisione dell’espulsione spetta al Consiglio  Direttivo.

 Art. 8) 

ORGANI:

 a)   Assemblea dei soci

b)   Consiglio direttivo

c)    Presidente

d)   Vice presidente

Art.9)

Assemblea dei soci

Compiti dell’assemblea dei soci:

a) Deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;

b) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell’associazione;

c)  approvare le linee del programma delle attività;

d)  deliberare sullo scioglimento dell’associazione;

Essa può essere ordinaria o straordinaria e avviene previo avviso affisso nei locali dell’associazione dieci giorni prima della riunione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data l’ora ed il luogo dell’assemblea, e dell’eventuale assemblea di seconda convocazione.

 Art. 10) Assemblea ordinaria

L’assemblea ordinaria deve essere convocata una volta all’ anno.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo,che nomina fra i soci un segretario verbalizzante:

- approva le linee del programma di attività;

- approva il bilancio consuntivo e preventivo;

- delibera su tutte le questioni gestionali.

 Art. 11)

L’assemblea straordinaria – di modifica dello statuto, è convocata qualora il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; oppure ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei soci.

 Art.12)

In prima convocazione l’Assemblea, è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

In seconda convocazione l’Assemblea regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

 Art.13)

Le votazioni avvengono per alzata di mano o, a richiesta di un decimo dei presenti, a scrutinio segreto.

Non sono ammesse deleghe.

Art. 14) Consiglio direttivo

E’ composto da consiglieri eletti dall’Assemblea ordinaria, e resta in carica per due anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili ,e revocabili o sostituibili con nuovi consiglieri dall’Assemblea dei soci.

Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i membri il Presidente e il Vice Presidente.

Art.15)

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengono necessario, ed è presieduto dal Presidente o dal vice Presidente.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

 Art.16) Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- redige i programmi di attività su proposte dell’Assemblea dei soci;

- cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

- svolge tutte le attività gestionali;

- decide in merito all’espulsione dei soci.

 Art.17) Legale rappresentanza

Al Presidente del consiglio direttivo compete la legale rappresentanza dell’associazione (sia in  giudizio che nei confronti di terzi) e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovraintende alla gestione amministrativa ed economica dell’ associazione. Inoltre ,tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, ed il registro degli associati, salvo che a tali mansioni non provveda un tesoriere. Egli deve provvedere a redigere e far approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie. Per tali incombenze potrà avvalersi di collaboratori esterni all’ associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

 Art.18) – Patrimonio

Il patrimonio dell’ associazione è costituito dalle quote associative, da qualsiasi contributo di singoli ,enti pubblici e privati ,nel rispetto della normativa vigente.

E’ vietata la distribuzione anche indiretta di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 Art. 19) – Quote associative

La quota associativa e i contributi versati all’ associazione, non sono rimborsabili. Essa è intrasmissibile ad eccezione di trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 20)- Rendiconto annuale

Il rendiconto economico – finanziario viene presentato dal Consiglio Direttivo all’ Assemblea per l’ approvazione entro il 30 gennaio dell’ anno successivo e da questo approvato in sede di riunione ordinaria.

 Art.21) – Scioglimento

Lo scioglimento dell’ associazione viene deliberato dall’ Assemblea dei soci in prima convocazione con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei soci.

In seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

 Art.22) – Devoluzione del patrimonio

Il patrimonio residuo sarà devoluto in seguito allo scioglimento per qualunque causa ad altra associazione con finalità analoga oppure per fini di pubblica utilità conformi  ai fini istituzionali dell’ associazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 Art. 23)

Per tutto quanto non previsto si rimanda all’ASSEMBLEA  dei SOCI

 

Lascia un Commento

L'indirizzo email non verrà pubblicato.

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>